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	<title>Avvocato Alessandro Dall&#039;Igna</title>
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		<title>LA SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI PER L’EMERGENZA COVID</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio375]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 09:18:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Ai sensi degli articoli art. 657 e seguenti del codice di procedura civile c.p.c. il procedimento per la convalida di sfratto può essere iniziato dal locatore o dal concedente l’immobile (proprietario, usufruttuario, etc.,) per lo spirare del termine della locazione o per la morosità del conduttore (inquilino). Si avvia con la convalida di sfratto che [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai sensi degli articoli art. 657 e seguenti del codice di procedura civile c.p.c. il procedimento per la convalida di sfratto può essere iniziato dal locatore o dal concedente l’immobile (proprietario, usufruttuario, etc.,) per lo spirare del termine della locazione o per la morosità del conduttore (inquilino).<br />
Si avvia con la convalida di sfratto che rilascia il Tribunale e che costituisce il titolo esecutivo necessario per promuovere l’azione esecutiva di rilascio forzoso dell’immobile. Con il provvedimento di convalida di sfratto, infatti, il Tribunale ordina il rilascio dell’immobile e fissa il termine per la sua esecuzione: <span id="more-1045"></span>se entro detto termine lo sfrattato non ha provveduto a liberare spontaneamente l’immobile, si può deve iniziare l’azione esecutiva di rilascio forzoso in virtù del disposto dell’art. 608 del codice di procedura civile. L’azione inizia con la notificazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, del preavviso di rilascio, atto con il quale comunica a chi occupa l’immobile la data e l’ora in cui eseguirà l’accesso forzoso, adiuvandosi, se necessario dell’ausilio della forza pubblica (in genere Carabinieri).</p>
<p>Un emendamento inserito in sede di conversione in legge, il Decreto “Rilancio” (D.l. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) sancisce, all’articolo 17-bis, la proroga della sospensione degli sfratti fino al <strong>31 dicembre 2020</strong>. La disposizione fa seguito all’art. 103 del D.L. N. 18/ 2020 che aveva già sospeso, fino al 1° settembre 2020, l’esecuzione degli sfratti immobiliari, sia ad uso abitativo che non abitativo. E’ dunque sospesa l’esecutività dei provvedimenti di rilascio degli immobili: la sospensione opera in maniera automatica senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte degli interessati. Si evidenzia che la disposizione di legge sospende la mera esecutività dei provvedimenti di sfratto ma che nulla impedisce ai proprietari di avviare una procedura di sfratto e di ottenere dal Tribunale la sua convalida: in altre parole si può ottenere l’ordine di rilascio dell’immobile ma non si può eseguirlo fino al 31/12/2020<br />
Ciò vale anche per i procedimenti già avviati ed ancora pendenti ma per i quali non c’è ancora stato lo sgombero dell’immobile.</p>
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		<title>LA LIBERAZIONE DAL PROTESTO DI ASSEGNI</title>
		<link>https://avvocatodalligna.it/la-liberazione-dal-protesto-di-assegni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio375]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 15:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel drammatico periodo di crisi economica che stiamo attraversando, torna d’attualità la necessità di sapere come tutelarsi nel caso in cui un nostro assegno venga protestato. E’ noto che, quando viene elevato un protesto, il debitore viene iscritto nel Registro Informatico Nazionale dei Protesti (che è tenuto presso la Camera di Commercio) nonché presso la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel drammatico periodo di crisi economica che stiamo attraversando, torna d’attualità la necessità di sapere come tutelarsi nel caso in cui un nostro assegno venga protestato.<br />
E’ noto che, quando viene elevato un protesto, il debitore viene iscritto nel Registro Informatico Nazionale dei Protesti (che è tenuto presso la Camera di Commercio) nonché presso la Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.).<br />
Le conseguenze dell’iscrizione in tali registri sono l&#8217;interdizione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi e l’impossibilità di porre in essere contratti con intermediari finanziari:<span id="more-1039"></span> in altre parole il protestato non potrà aprire conti correnti ed ottenere finanziamenti, siano essi fidi, mutui, etc.<br />
Solo qualora entro i 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo si provveda l&#8217;assegno, comprensivo della penale del 10% del debito e degli interessi, si potrà evitare l&#8217;iscrizione alla Centrale Allarmi Interbancaria.<br />
Se ciò non avvenga, il protesto decade dopo 5 anni dalla sua levata ed il debitore verrà viene automaticamente riabilitato.<br />
E possibile anticipare la riabilitazione mediante pagamento del debito e successiva istanza di riabilitazione da avanzare al Presidente del tribunale territorialmente competente.<br />
La richiesta deve essere presentata mediante ricorso al ricorso devono essere allegati a) visura camerale con valore di certificazione dalla quale risulti che non vi sono ulteriori protesti in corso, b) quietanza liberatoria, con firma autenticata, rilasciata dal creditore che attesti l&#8217;avvenuto pagamento della somma portata dall’assegno, c) l’originale dell’assegno protestato, d) copia del documento d&#8217;identità del debitore.<br />
Il Presidente del Tribunale, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, deve decidere sulla domanda: nel caso di accoglimento autorizzerà la Camera di Commercio a cancellare l’istante dal registro informatico nazionale dei protesti ed il decreto di riabilitazione verrà quindi pubblicato nel Bollettino dei Protesti.<br />
L&#8217;interessato, una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, dovrà depositarne una copia autentica presso l&#8217;Ufficio Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente che procederà alla cancellazione definitiva entro i successivi 20 giorni<br />
Con la riabilitazione il protesto viene cancellato ed è come se non fosse mai esistito.</p>
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		<title>SI POSSONO REALMENTE EFFETTUARE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PREVISTI DAL DECRETO RILANCIO GRATUITAMENTE?</title>
		<link>https://avvocatodalligna.it/si-possono-realmente-effettuare-i-lavori-di-ristrutturazione-edilizia-previsti-dal-decreto-rilancio-gratuitamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio375]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 16:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Avete letto il Decreto Legge N. 34/2020?</p>
<p>L’oscurantismo del nostro potere legislativo ha una pervicacia inaudita, tale da rendere incomprensibile al popolo la sua voce ed allontanarlo dalle istituzioni. Ho provato a chiedere a qualche piccolo imprenditore edile se la sua ditta esegue i lavori di riqualificazione energetica scontando la fattura al 110%...</p>
<p>L'articolo <a href="https://avvocatodalligna.it/si-possono-realmente-effettuare-i-lavori-di-ristrutturazione-edilizia-previsti-dal-decreto-rilancio-gratuitamente/">SI POSSONO REALMENTE EFFETTUARE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PREVISTI DAL DECRETO RILANCIO GRATUITAMENTE?</a> sembra essere il primo su <a href="https://avvocatodalligna.it">Avvocato Alessandro Dall&#039;Igna</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div style=""class="row normal_height vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
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			<p>Avete letto il Decreto Legge N. 34/2020?</p>
<p style="text-align: justify;">L’oscurantismo del nostro potere legislativo ha una pervicacia inaudita, tale da rendere incomprensibile al popolo la sua voce ed allontanarlo dalle istituzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ho provato a chiedere a qualche piccolo imprenditore edile se la sua ditta esegue i lavori di riqualificazione energetica scontando la fattura al 110%: ve lo immaginate<span id="more-979"></span> il muratore/piccolo imprenditore, che magari ha iniziato a lavorare a 14 anni dopo la licenza di scuola media inferiore, cercare di capire e poi spiegare ai propri clienti quali lavori rientrano nell’ambito dell’ecobonus e come fare per non pagarli direttamente?<br />
Provateci voi: …………</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div style=""class="row normal_height vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6 vc_col-has-fill"><div class="vc_column-inner vc_custom_1591633818174"><div class="wpb_wrapper">
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			<div style="font-size: 11px;"><em>La detrazione di cui all&#8217;articolo 14 del decreto-legge 4 giugno<br />
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:<br />
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l&#8217;involucro dell&#8217;edificio con un&#8217;incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell&#8217;edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera e&#8217; calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita&#8217; immobiliari che compongono l&#8217;edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.<br />
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all&#8217;installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e&#8217; calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita&#8217; immobiliari che compongono l&#8217;edificio ed e&#8217; riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell&#8217;impianto sostituito;<br />
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all&#8217;installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e&#8217; calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e&#8217; riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell&#8217;impianto sostituito.<br />
2. L&#8217;aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all&#8217;articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.<br />
3. Ai fini dell&#8217;accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell&#8217;articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell&#8217;edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu&#8217; alta, da dimostrare mediante l&#8217;attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.<br />
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell&#8217;articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l&#8217;aliquota delle detrazioni spettanti e&#8217; elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un&#8217;impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell&#8217;articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all&#8217;ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell&#8217;8 maggio 2003.<br />
5. Per l&#8217;installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all&#8217;articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell&#8217;impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche&#8217; l&#8217;installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e&#8217; ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.<br />
6. La detrazione di cui al comma 5 e&#8217; riconosciuta anche per l&#8217;installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita&#8217; di accumulo del sistema di accumulo.<br />
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e&#8217; subordinata alla cessione in favore del GSE dell&#8217;energia non auto-consumata in sito e non e&#8217; cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all&#8217;articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all&#8217;articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.<br />
8. Per l&#8217;installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all&#8217;articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e&#8217; riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche&#8217; l&#8217;installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.<br />
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:<br />
a) dai condomini;<br />
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell&#8217;esercizio di attivita&#8217; di impresa, arti e professioni, su unita&#8217; immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;<br />
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche&#8217; dagli enti aventi le stesse finalita&#8217; sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa&#8217; che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di &#8220;in house providing&#8221; per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta&#8217; ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;<br />
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta&#8217; indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.<br />
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attivita&#8217; di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.<br />
11. Ai fini dell&#8217;opzione per la cessione o per lo sconto di cui all&#8217;articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita&#8217; dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d&#8217;imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita&#8217; e&#8217; rilasciato ai sensi dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell&#8217;articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell&#8217;assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all&#8217;articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.<br />
12. I dati relativi all&#8217;opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita&#8217; attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />
13. Ai fini dell&#8217;opzione per la cessione o per lo sconto di cui all&#8217;articolo 121:<br />
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell&#8217;articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruita&#8217; delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell&#8217;asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all&#8217; Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l&#8217;energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita&#8217; di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita&#8217; attuative;<br />
b) per gli interventi di cui al comma 4, l&#8217;efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e&#8217; asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresi&#8217;, la corrispondente congruita&#8217; delle spese sostenute in<br />
relazione agli interventi agevolati.<br />
14. Ferma l&#8217;applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita&#8217; civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall&#8217;attivita&#8217; prestata. La non veridicita&#8217; delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L&#8217;organo addetto al controllo sull&#8217;osservanza della presente disposizione ai sensi dell&#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e&#8217; individuato nel Ministero dello sviluppo economico.<br />
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformita&#8217; di cui al comma 11.<br />
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l&#8217;anno 2026, 11,2 milioni di euro per l&#8217;anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l&#8217;anno 2032, si provvede ai sensi dell&#8217;articolo 265.</em></div>

		</div>
	</div>
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			<p style="text-align: justify;">Per coloro che non sono avvocati o dottori commercialisti, tenterò di tradurre, con parole semplici, il significato dell’art. 119 del decreto legge N. 34/2020 .<br />
E’ stata introdotta la possibilità di “risparmiare” il 110% delle spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici, effettuate nell’arco temporale tra l’1/7/2020 ed il 31/12/2020.<br />
La modalità prevista per ottenere questo incentivo è la detrazione delle spese documentate, in 5 rate annuali, dall’IRPEF che dovrebbe essere versata.<br />
ESEMPIO: se pago € 15.000,00 di IRPEF ogni anno potrò effettuare lavori sull’edificio per complessivi € 82.500,00 (€ 15.000 x 5 anni + 10%) risparmiandoli dalle tasse che ometterò quindi di versare per 5 anni.</p>
<p><strong>Ma quali sono i lavori che rientrano nel bonus e qual e’ il limite di spesa che si puo’ detrarre?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1) interventi di messa in sicurezza per adeguamento antisismico</strong> individuati dall’articolo 16 del Decreto Legge N. 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 90/2013, esattamente dai commi: 1-bis 1-quater 1-quinquies 1-septies (ecco, ci risiamo, qui serve un interprete!);</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2) isolamento termico:</strong> è il cosiddetto cappotto da applicare ai muri dell’immobile per contenere la sua dispersione termica. Vale per i lavori eseguiti su un’area superiore al 25% della superficie d’intonaco, con una soglia di spesa massima di € 60.000,00 per singola unità immobiliare;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con impianti a pompa di calore per le abitazioni unifamiliari.</strong> Si tratta della sostituzione della caldaia tradizionale adottando la pompa di calore, ovvero un macchinario in grado di trasferire energia termica (calore) da un ambiente più freddo ad uno più caldo. L’incentivo vale per le sole case singole e non per gli appartamenti inseriti in un condominio, con un tetto di spesa massimo di € 30.000,00;</p>
<p style="text-align: center;">oppure</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4) sostituzione degli impianti di climatizzazione nelle parti comuni dei condomini.</strong> Si tratta della sostituzione degli impianti termici esistenti con impianti centralizzati (che possono avere funzione di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione), con efficienza almeno pari alla classe A. L’agevolazione si applica ad una spesa massima di € 30.000, importo moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5) altri interventi di efficentamento energetico.</strong> Sono quelli già previsti dall’art. 14 del Decreto Legge N. 63/2013: ad esempio sostituzione e posa di infissi, schermature solari (sono tende da sole, persiane, tapparelle, pergolati, veneziane), sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione con efficienza di classe A o superiore, pannelli fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installazione di strutture per la ricarica dei veicoli elettrici.<br />
Attenzione: questi lavori devono essere abbinati ad almeno uno dei tre interventi precedentemente descritti: significa che non si può usufruire della detrazione al 110% se non si effettua uno di questi lavori insieme con uno di quelli elencati nei punti precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IMPORTANTE!</strong> Gli interventi devono garantire che l’edificio migliori di almeno due classi energetiche o che confluisca nella classe energetica più alta che si può ottenere: ne consegue che, per poter ottenere l’ecobonus 2020 al 110%, è necessario dimostrare il miglioramento della classe energica facendosi rilasciare l’Attestato di prestazione energetica (APE) da un tecnico certificato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per richiedere la detrazione</strong> è poi necessario inoltrare la richiesta tramite il sito istituzionale dell’Agenzia ENEA: qui le cose si complicano ulteriormente per il piccolo imprenditore edile, perche dovrà registrarsi al sito dell’ente, accedere al sistema, inserire una serie di dati, compilare allegati, spiegare il comma di legge da applicare per la detrazione…</p>

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			<p><strong>Ma come si ottiene concretamente il beneficio?</strong></p>
<p>Il contribuente può scegliere di usufruire dell’ecobonus al 110% con 3 distinte modalità:</p>
<p style="text-align: justify;">1) non pagando l’IRPEF per 5 anni nel limite della spesa che ha sostenuto (Ad esempio, se paghi € 30.000,00 di IRPEF in 5 anni, non potrai fare lavori che superino tale somma);<br />
2) farsi scontare la fattura che viene emessa dal fornitore dei lavori cedendogli il credito d’imposta;<br />
3) cedere il credito d’imposta ad una banca o ad altri intermediatori finanziari;</p>
<p><strong>A sua volta l’impresa che esegue i lavori potrà:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">a) recuperare il credito d’imposta cedutogli dal committente non pagando a sua volta le tasse per 5 anni nel limite dell’importo fatturato;<br />
b) Cedere a sua volta il credito di imposta ad una banca, una finanziaria, etc.</p>
<p><strong>LE SANZIONI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chi rilascia ai cittadini attestazioni infedeli relative all’ecobonus 110%, oltre all’eventuale responsabilità penale per il reato che dovesse commettere, sarà punito con sanzioni pecuniarie da € 2.000,00 ad € 15.000,00 per ogni dichiarazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Cari piccoli imprenditori, se non volete lasciare che le grandi imprese, strutturate con avvocati, commercialisti ed appoggiate a finanziarie acquisiscano tutti gli appalti (e magari vi chiedano di lavorare per loro nei Vs. Comuni di appartenenza a prezzi eteroimposti), non vi resta che rinunciare a lavorare o rivolgervi a dei professionisti onerandovi di un costo aggiuntivo.</p>

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		<title>CENNI PRATICI SUL TESTAMENTO BIOLOGICO</title>
		<link>https://avvocatodalligna.it/cenni-pratici-sul-testamento-biologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio375]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 09:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#8211; legge 22 dicembre n.219, entrata ufficialmente in vigore il 31 gennaio 2018 &#8211; Come è noto, il consenso libero e informato del paziente è presupposto indispensabile per l&#8217;avvio o la prosecuzione di un trattamento sanitario: tale consenso deve essere espresso in forma scritta o, se le condizioni del paziente non lo permettono, tramite videoregistrazione. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8211; legge 22 dicembre n.219, entrata ufficialmente in vigore il 31 gennaio 2018 &#8211;</strong></p>
<p>Come è noto, il consenso libero e informato del paziente è presupposto indispensabile per l&#8217;avvio o la prosecuzione di un trattamento sanitario: tale consenso deve essere espresso in forma scritta o, se le condizioni del paziente non lo permettono, tramite videoregistrazione.<br />
Vi è la possibilità, per paziente e medico, di pianificare in maniera condivisa le cure da porre in essere dinanzi all&#8217;evolversi delle conseguenze di una patologia cronica, invalidante o caratterizzata da un&#8217;evoluzione inarrestabile verso un esito infausto. <span id="more-960"></span>Ne consegue che, nel caso in cui il paziente non sia più in grado di esprimere il proprio consenso ad un determinato trattamento, il medico dovrà attenersi a quanto in precedenza pianificato. Resta ovviamente ferma la possibilità per il paziente di modificare in ogni momento l&#8217;atto di pianificazione: infatti il consenso informato può sempre essere revocato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DAT &#8211; Disposizioni Anticipate di Testamento</strong></p>
<p>Le Disposizioni Anticipate di Testamento (DAT) sono lo strumento mediante il quale ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, alle quali riferirsi nell&#8217;ipotesi di una futura incapacità di autodeterminarsi. Tramite le DAT è possibile anche esprimere anticipatamente il proprio consenso o il proprio rifiuto rispetto a trattamenti sanitari od a scelte terapeutiche ed incaricare una persona di fiducia di fare le proprie veci e rappresentare la propria volontà al medico ed alle strutture sanitarie.<br />
Il fiduciario può essere scelto tra qualsiasi persona, purché maggiorenne e capace di intendere e di volere: chiaramente, chi viene nominato non è obbligato a ricoprire tale incarico ma può rinunciarvi a sua discrezione con atto scritto. L&#8217;incarico può sempre essere revocato da colui che lo ha conferito.<br />
Se il fiduciario non viene nominato, oppure è premorto, divenuto incapace, è stato revocato od ha rinunciato al proprio incarico, le volontà del disponente sono solo quelle contenute nelle DAT. Resta comunque salva la possibilità da parte del giudice tutelare (in caso di necessità e dopo aver ascoltato il coniuge o la parte dell&#8217;unione civile o in subordine i figli o in ulteriore subordine gli ascendenti del paziente) di nominare un fiduciario o di investire dei suoi compiti l&#8217;amministratore di sostegno .<br />
Le DAT vanno redatte per atto pubblico o per scrittura privata: esse possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni od altri dispositivi utili nel caso in cui ciò si renda necessario per far fronte alla “disabilità” di comunicare del soggetto che intende redigerle. In ogni caso, sono esenti da registrazione, bollo e qualsivoglia tributo, imposta, tassa o diritto.<br />
Dunque, in generale le DAT devono essere obbligatoriamente rispettate dal medico: viene tuttavia fatta salva la possibilità di disattenderle, previo necessario accordo con il fiduciario, nel caso sopravvengano delle terapie che all&#8217;atto della loro sottoscrizione non erano prevedibili e che sono potenzialmente in grado di assicurare un miglioramento delle condizioni di vita del paziente.</p>
<p>Si riporta di seguito un <strong>esempio di testamento biologico</strong>, ovvero una dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari.</p>
<p>Io sottoscritto/a _________, nato a ___________il ____________, residente a ________,<br />
nel pieno delle mie facoltà mentali ed in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue in merito alle decisioni da assumere nel caso necessiti di cure mediche.<br />
&#8211; Voglio OPPURE non voglio essere informato sul mio stato di salute e sulle mie aspettative di vita, anche se fossi affetto da malattia grave e non guaribile;<br />
&#8211; Nel caso decidessi di non essere informato sul mio stato di salute e sugli esami diagnostici e le terapie da adottare, delego a essere informato e a decidere in mia vece il signor ______________ nato/a __________ il____________ residente a _____________;<br />
&#8211; Voglio essere informato sui vantaggi e sui rischi degli esami diagnostici e delle terapie;<br />
&#8211; Autorizzo i medici curanti ad informare le seguenti persone: ________________________________________________________________________<br />
In caso di perdita della capacità di decidere o nel caso di impossibilità di comunicare le mie decisioni ai medici, formulo le seguenti disposizioni riguardo i trattamenti sanitari, disposizioni che perderanno di validità se, ripresa la piena coscienza, decidessi di annullarle o sostituirle.<br />
Dispongo che i trattamenti:<br />
1. Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente non suscettibile di recupero OPPURE non siano continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente e senza possibilità di recupero<br />
2. Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata non suscettibile di recupero OPPURE non siano continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata senza possibilità di recupero<br />
3. Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di paralisi con incapacità totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all’ausilio di mezzi tecnologici OPPURE non siano continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di paralisi con incapacità totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all’ausilio di mezzi tecnologici.<br />
Qualora io avessi una malattia allo stadio terminale e/o una lesione cerebrale invalidante e/o irreversibile e/o una malattia che necessiti l’utilizzo permanente di macchine e/o se fossi in uno stato di permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo) considerata irreversibile dai medici dispongo che:<br />
1. Siano OPPURE non siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze (come l’uso di farmaci oppiacei) anche se il ricorso a essi rischiasse di anticipare la fine della mia vita;<br />
2. Voglio OPPURE non voglio che mi siano praticate forme di respirazione meccanica, anche invasiva;<br />
3. Non voglio essere idratato o nutrito artificialmente;<br />
4. Altre disposizioni personali:<br />
_____________________________________________________________________<br />
NOMINA FIDUCIARIO<br />
Qualora io perdessi la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni, nomino mio rappresentante fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà espresse nella presente carta, il signor<br />
_________________, nato/a __________ il ___________, residente a _______________<br />
Nel caso in cui il mio rappresentante fiduciario sia nell’impossibilita’ di esercitare la sua funzione delego a sostituirlo in questo compito il signor<br />
_________________, nato/a __________ il ___________, residente a _______________<br />
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.<br />
In fede,<br />
Luogo, data e firma</p>
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		<title>AMMINISTRATORI DI SOCIETA&#8217;</title>
		<link>https://avvocatodalligna.it/amministratori-di-societa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio375]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avvocatodalligna.it/?p=952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ruoli e responsabilità, anche penale, tra bilancio, crisi d&#8217;impresa, Cura Italia e Dl Liquidità. Fiscalità dei compensi. Termini per l&#8217;approvazione dei bilanci Finanziamenti soci senza postergazione Riduzione del capitale sotto i limiti legali Principi di redazione del bilancio Principio della continuità Responsabilità nei confronti della società, verso i creditori sociali, i soci e i terzi [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ruoli e responsabilità, anche penale, tra bilancio, crisi d&#8217;impresa, Cura Italia e Dl Liquidità. Fiscalità dei compensi.</p>
<ul>
<li>Termini per l&#8217;approvazione dei bilanci</li>
<li>Finanziamenti soci senza postergazione</li>
<li>Riduzione del capitale sotto i limiti legali</li>
<li>Principi di redazione del bilancio</li>
<li>Principio della continuità</li>
<li>Responsabilità nei confronti della società, verso i creditori sociali, i soci e i terzi</li>
<li>Tutte le regole fiscali</li>
<li>Indici della crisi d&#8217;impresa</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>In edicola dal 22/04/2020 con il Sole 24 Ore</p>
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		<item>
		<title>UN&#8217;IPOTESI DI ESTINZIONE DELLA PENA: LA RIABILITAZIONE</title>
		<link>https://avvocatodalligna.it/unipotesi-di-estinzione-della-pena-la-riabilitazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio375]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In questo periodo storico caratterizzato dalla pandemia covid-19, torna alla ribalta il problema della situazione delle carceri italiane e quello della possibile promulgazione di un indulto. Poiché è possibile che esso, se promulgato, sia concesso solo ai soggetti condannati ma riabilitati, l’istituto della riabilitazione torna ad essere di attualità. Il codice penale prevede che i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://avvocatodalligna.it/unipotesi-di-estinzione-della-pena-la-riabilitazione/">UN&#8217;IPOTESI DI ESTINZIONE DELLA PENA: LA RIABILITAZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://avvocatodalligna.it">Avvocato Alessandro Dall&#039;Igna</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In questo periodo storico caratterizzato dalla pandemia covid-19, torna alla ribalta il problema della situazione delle carceri italiane e quello della possibile promulgazione di un indulto. Poiché è possibile che esso, se promulgato, sia concesso solo ai soggetti condannati ma riabilitati, l’istituto della riabilitazione torna ad essere di attualità.<br />
Il codice penale prevede che i soggetti condannati possano ottenere la “riabilitazione” cancellando gli effetti penali della condanna e delle pene accessorie per riacquistare così le capacità giuridiche <span id="more-931"></span>eventualmente perdute ed evitando che, nel caso di successive condanne, siano applicati gli aumenti di pena per i soggetti recidivi.<br />
Ad esempio verranno annullate l&#8217;interdizione dai pubblici uffici (artt. 19, 28 e 29 c.p.), da una professione od arte (artt. 30 e 31 c.p.); la perdita o la sospensione dall&#8217;esercizio della patria potestà (art. 34 c.p.); la perdita del diritto agli alimenti (art. 433 c.c.) e dei diritti successori verso l&#8217;offeso (art. 456 c.c.); sarà impedita la valutazione della condanna agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità del reato (art. 106 c.p.) e si otterrà l&#8217;estinzione della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e della dichiarazione di tendenza a delinquere (art. 109 c.p); il condannato sarà reintegrato nel diritto ad ottenere l&#8217;amnistia e l&#8217;indulto la cui concessione sia condizionata alla mancanza di precedenti condanne. L&#8217;intervenuta riabilitazione restituirà il diritto di elettorato attivo ai condannati ad una pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché il diritto ad ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;attività di mediazione di veicoli usati e l&#8217;iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.<br />
Si sottolinea, tuttavia, che il Giudice potrà sempre valutare i precedenti penali e giudiziari del riabilitato nell’applicare una nuova pena così come, in genere, la sua condotta di vita ai sensi dell’art. 133 c.p.<br />
Nella pratica quotidiana le persone mirano ad ottenere la riabilitazione penale soprattutto per non essere penalizzate nella ricerca di nuovi posti di lavoro o per non permettere di far conoscere agli altri che nel passato si sono commessi reati.<br />
Invero, seppure per lo Stato la sentenza di condanna sarà sempre visibile con accanto l’annotazione che è stata concessa la riabilitazione, per i certificati del casellario giudiziario ad uso dei privati la precedente condanna non sarà più visibile. Dunque condanna e riabilitazione compariranno sul certificato richiesto dagli uffici che esercitano la giurisdizione penale e dagli uffici del pubblico ministero (nonché dal difensore su autorizzazione del giudice procedente) ma <strong>non sul certificato richiesto dal privato, da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, giacché questi ultimi avranno diritto ad ottenere solo i certificati recanti le iscrizioni che risulterebbero se l&#8217;avesse richiesto l&#8217;interessato.</strong></p>
<p>L’art. 179 del codice penale specifica le condizioni necessarie perché possa essere richiesta e concessa la riabilitazione:<br />
&#8211; devono essere decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta; il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi e di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza;<br />
-il condannato deve avere dato prove effettive e costanti di buona condotta.</p>
<p>La riabilitazione <strong>non</strong> può invece essere concessa quando il condannato:<br />
&#8211; sia stato sottoposto a misura di sicurezza , ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;<br />
&#8211; non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell&#8217;impossibilità di adempierle.</p>
<p>Un’ipotesi particolare si verifica qualora la condanna sia stata promulgata mediante il cosiddetto patteggiamento, ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Per tali sentenze, se la pena detentiva non è superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, l&#8217;effetto estintivo del reato si produce automaticamente a seguito del decorso del tempo di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, o di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione; si evidenzia che l’estinzione del reato per le sentenze di patteggiamento ha un campo di applicazione ancora più ampio rispetto alla riabilitazione, perchè con l’estinzione del reato si estingue “<strong>ogni effetto penale della condanna</strong>” e quindi anche le misure interdittive che si vogliono elidere con il procedimento di riabilitazione.<br />
Seppur nel caso di patteggiamento l’estinzione del reato sia automatica, per ottenere la non visibilità della condanna nel casellario giudiziale ad uso dei privati è necessario chiedere al Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale che ha irrogato la condanna l’<strong>estinzione del reato</strong>.</p>
<p>Per completezza si evidenzia che l’ambito applicativo del patteggiamento è stato ampliato dall&#8217;art. 1, L. 12.6.2003, n. 134 talchè oggi si possono &#8220;patteggiare&#8221; anche pene fino a cinque anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria: in tal caso non vige l’ effetto estintivo del reato previsto solo per le sentenze di applicazione della pena su richiesta non superiore a due anni: ne consegue che per pene “patteggiate” superiori a due anni di reclusione andrà comunque chiesta la riabilitazione.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autocertificazioni e dichiarazioni mendaci</title>
		<link>https://avvocatodalligna.it/autocertificazioni-e-dichiarazioni-mendaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio375]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 17:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatodalligna.it/?p=913</guid>

					<description><![CDATA[<p>… ma siamo sicuri che le mendaci dichiarazioni rilasciate con l’autocertificazione fornitaci dallo Stato durante l’emergenza “coronavirus” costituiscano reato? L&#8217;autocertificazione è stata regolamentata in Italia, per la prima volta, con la legge numero 15/1968: nel tempo essa ha subito plurime modificazioni, fino alla sua abolizione decretata dal d.p.r. N. 445/2000 che contiene la nuova regolamentazione. Tuttavia [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>… ma siamo sicuri che le mendaci dichiarazioni rilasciate con l’autocertificazione fornitaci dallo Stato durante l’emergenza “coronavirus” costituiscano reato?</strong></p>
<p>L&#8217;autocertificazione è stata regolamentata in Italia, per la prima volta, con la legge numero 15/1968: nel tempo essa ha subito plurime modificazioni, fino alla sua abolizione decretata dal <strong>d.p.r. N. 445/2000</strong> che contiene la nuova regolamentazione.<br />
Tuttavia è bene precisare che <strong>non tutto si può autocertificare!</strong><br />
L’art. 46 del DPR 445/2000, infatti, indica tassativamente ciò che può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, <span id="more-913"></span>ovvero:<br />
a) data e il luogo di nascita;<br />
b) residenza;<br />
c) cittadinanza;<br />
d) godimento dei diritti civili e politici;<br />
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;<br />
f) stato di famiglia;<br />
g) esistenza in vita;<br />
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell&#8217;ascendente o discendente;<br />
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;<br />
l) appartenenza a ordini professionali;<br />
m) titolo di studio, esami sostenuti;<br />
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;<br />
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;<br />
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l&#8217;indicazione dell&#8217;ammontare corrisposto;<br />
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell&#8217;archivio dell&#8217;anagrafe tributaria;<br />
r) stato di disoccupazione;<br />
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;<br />
t) qualità di studente;<br />
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;<br />
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;<br />
z) tutte le situazioni relative all&#8217;adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;<br />
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l&#8217;applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;<br />
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;<br />
cc) qualità di vivenza a carico;<br />
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell&#8217;interessato contenuti nei registri dello stato civile;<br />
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.<br />
Il successivo art. 76 punisce, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, colui che rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico. Traslando la norma sanzionatoria nel codice penale, possiamo individuare astrattamente due principali ipotesi delittuose da coordinare con il D.P.R. 445/2000, ovvero gli artt. 483 e 495 c.p.</p>
<p>Tanto premesso, si può affermare con certezza che la dichiarazione mendace, resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000, configura il delitto di falso ideologico commesso dal privato.<br />
Tuttavia, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 28/1999) “Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero“.<br />
Il concetto è stato in seguito più volte ribadito dalle successive sezioni semplici, che hanno ricordato come il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l’atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e ad esso siano ricollegati specifici effetti all’atto/documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale (Sez. 5, Sentenza n. 39215/2015; Sez. 5, sentenza n. 19279/2014; Sez. 6, sentenza n. 23587/201; Sez. 6, sentenza n. 49989/2004): ne consegue che il delitto non sussiste qualora la condotta del privato non è destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati (Sez. 5, Sentenza n. 193610/2006).<br />
Il reato previsto e punito dall’art. 483 c.p. richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma (anche di carattere extrapenale) che conferisca attitudine probatoria all’atto in cui confluisce la dichiarazione inveritiera, così dando luogo all’obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità.<br />
Nel caso dell’autocertificazione che ci viene chiesto di utilizzare per gli spostamenti in questo periodo,<br />
(http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/news/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/e-online-il-nuovo-modello-di-autocertificazione-in-caso-di-spostamenti<br />
essa NON può definirsi destinata a confluire in un atto pubblico (si ribadisce che lo sono solo quelle tassativamente elencate nell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) e, quindi, a provare la verità dei fatti attestati, con la conseguenza che la condotta del soggetto che dichiara il falso non parrebbe punibile.<br />
Si sottolinea infine che il modello di autocertificazione predisposto dalla Pubblica Autorità in ossequio al disposto di cui all’art. 48 del D.P.R. 445/2000 (comma 2- Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta&#8217; di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall&#8217;articolo 76, per le ipotesi di falsita&#8217; in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l&#8217;informativa di cui all&#8217;articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Comma 3 &#8211; In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze) ammonisce sulle sole conseguenze penali di mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale rimandando alla sanzione punitiva prevista dall’art. 495 c.p., ovvero a quel precetto normativo che punisce unicamente chi rilascia false dichiarazioni riguardanti l’identità, lo stato od altre qualità della persona, fattispecie diverse dalle dichiarazioni relative ai motivi dello spostamento.<br />
Avv. Alessandro Dall’Igna</p>
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		<title>PACTA SUNT SERVANDA (gli accordi vanno rispettati)</title>
		<link>https://avvocatodalligna.it/pacta-sunt-servanda-gli-accordi-vanno-rispettati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio375]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 13:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
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			<p>E’ ancora valido questo principio durante l’emergenza coronavirus?<br />
Nel nostro ordinamento giuridico sono disciplinati due articoli di legge che potrebbero trovare applicazione nel caso in cui una delle parti contrattuali non sia più in grado di adempiere alla propria prestazione (ad esempio ho ordinato della merce ma, a causa della chiusura della mia attività, non sono in grado di venderla e di pagarla).<br />
• Art. 1218 cc &#8220;Responsabilità del debitore&#8221;: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, <span id="more-766"></span>se non prova che l&#8217;inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile:<br />
• Art. 1256 cc &#8220;Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea&#8221;: L&#8217;obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l&#8217;impossibilità è solo temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell&#8217;adempimento. Tuttavia l&#8217;obbligazione si estingue se l&#8217;impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell&#8217;obbligazione o alla natura dell&#8217;oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla;<br />
• Art. 1467 cc &#8220;Contratto con prestazioni corrispettive&#8221;: Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall&#8217;art. 1458 […].<br />
E’ dunque possibile che la Tua azienda, in questo difficile momento, possa recedere da contratti già stipulati …</p>

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		<title>Le conseguenze penali della violazione del divieto di mobilità dei soggetti introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 8 e N. 9 dell’8 e 9 Marzo 2020</title>
		<link>https://avvocatodalligna.it/le-conseguenze-penali-della-violazione-del-divieto-di-mobilita-dei-soggetti-introdotto-dal-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-n-8-e-n-9-dell8-e-9-marzo-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio375]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
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			<p>Come è tristemente noto, l’emergenza determinata dal diffondersi nell’intero territorio nazionale del Covid 19 ha determinato la necessità di imporre la restrizione della libertà di spostamento, su tutto il territorio nazionale, per tutti i soggetti non espressamente autorizzati salvo che per l’adempimento di necessità primarie.<span id="more-743"></span></p>
<p>I decreti del PCDM susseguitisi i giorni 8 e 9 Marzo 2020, impongono di</p>
<p>a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche&#8217; all&#8217;interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita&#8217; ovvero spostamenti per motivi di salute. E&#8217; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;</p>
<p>b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e&#8217; fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,contattando il proprio medico curante;</p>
<p>c) divieto assoluto di mobilita&#8217; dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.</p>

		</div>
	</div>
<div class="vc_btn3-container vc_btn3-center"><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-lg vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-icon-left vc_btn3-color-blue" href="http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/2020-03-19/le-conseguenze-penali-violazione-divieto-mobilita-soggetti-introdotto-decreto-presidente-consiglio-ministri-n-8-e-n-9-8-e-9-marzo-2020-080710.php" title="" target="_blank"><i class="vc_btn3-icon fa fa-newspaper-o"></i> Leggi l’articolo integrale su Il Sole 24 Ore</a></div>
</div></div></div></div>
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		<title>Cani vietati nei parchi. L’Enpa fa causa</title>
		<link>https://avvocatodalligna.it/cani-vietati-nei-parchi-lenpa-causa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio375]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 10:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il divieto di accesso ai cani nei parchi pubblici e nelle aree verdi di Thiene «è illegittimo e va pertanto cancellato». A chiederlo, senza mezzi termini, è l&#8217;Enpa che attraverso il suo legale, l&#8217;avvocato Alessandro Dall&#8217;Igna di Thiene, ha inviato all&#8217;Amministrazione comunale guidata dal sindaco G.C. una lettera di diffida affinché venga subito apportata una [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il divieto di accesso ai cani nei parchi pubblici e nelle aree verdi di Thiene «è illegittimo e va pertanto cancellato».</p>
<p>A chiederlo, senza mezzi termini, è l&#8217;Enpa che attraverso il suo legale, l&#8217;avvocato Alessandro Dall&#8217;Igna di Thiene, ha inviato all&#8217;Amministrazione comunale guidata dal sindaco G.C. una lettera di diffida affinché venga subito apportata una modifica al regolamento comunale per consentire il libero accesso dei cani nei giardini cittadini.</p>
<p>Una richiesta che, se non verrà accolta entro 30 giorni, potrebbe portare l&#8217;associazione animalista a presentare ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale.</p>
<p>«Dopo che il Comune di Thiene ha negato all&#8217;Enpa l&#8217;autorizzazione per organizzare l&#8217;annuale festa con i quattro zampe al parco di Villa Fabris &#8211; spiega l&#8217;avvocato Dall&#8217;Igna &#8211; motivandola con il fatto che i cani avrebbero sporcato l’ampia area verde pubblica, l&#8217;associazione ha voluto prendere posizione e fare chiarezza sul regolamento comunale che norma l&#8217;ingresso dei cani proprio nelle aree verdi».</p>
<p>L’avvocato Dall’Igna fa presente che, «contrariamente ad altri Comuni della zona, in tutta Thiene vige il divieto di fare entrare i cani nei parchi pubblici. Ma è un divieto che contrasta apertamente con la legge regionale del Veneto n.17 del 2014 che norma l&#8217;accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e aree riservate agli animali da compagnia». Dunque, stando al legale al quale si è rivolta l’Enpa, bisognerebbe procedere alla modifica delle regole imposte dal Comune.</p>
<p>La legge regionale parla chiaro, ribadisce dall’Igna: «Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente».</p>
<p>E aggiunge, in riferimento a quanto previsto dalla legge regionale: «Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto».</p>
<p>Non solo il Tar del Veneto, ma anche gli altri Tribunali amministrativi italiani, sostiene il legale dell’Enpa, «hanno dichiarato i provvedimenti di questo tipo del tutto illegittimi evidenziando oltretutto il fatto che non si può negare l&#8217;accesso ai cani perché sporcano, in quanto la raccolta delle deiezioni è già un obbligo del proprietario che il Comune può solo far rispettare attraverso controlli e sanzioni».</p>
<p>Stando a questa premessa, «chiediamo pertanto al Comune di rivedere subito il regolamento comunale e di rimuovere qualsiasi divieto presente nelle aree in cui attualmente sono stati previsti».</p>
<p>La scelta di impuntarsi, di fronte alla decisione presa dall’Amministrazione dipende anche dal fatto che «è un problema che riguarda moltissimi thienesi se si considera che in città sono presenti ben 2.500 cani censiti con microchip a fronte di 9.900 famiglie; dobbiamo dare loro la possibilità di accedere alle aree verdi cittadine».</p>
<p><a href="https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/thiene/cani-vietati-nei-parchi-l-enpa-fa-causa-1.4926719">https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/thiene/cani-vietati-nei-parchi-l-enpa-fa-causa-1.4926719</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://avvocatodalligna.it/cani-vietati-nei-parchi-lenpa-causa/">Cani vietati nei parchi. L’Enpa fa causa</a> sembra essere il primo su <a href="https://avvocatodalligna.it">Avvocato Alessandro Dall&#039;Igna</a>.</p>
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