Le conseguenze penali della violazione del divieto di mobilità dei soggetti introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 8 e N. 9 dell’8 e 9 Marzo 2020

Come è tristemente noto, l’emergenza determinata dal diffondersi nell’intero territorio nazionale del Covid 19 ha determinato la necessità di imporre la restrizione della libertà di spostamento, su tutto il territorio nazionale, per tutti i soggetti non espressamente autorizzati salvo che per l’adempimento di necessità primarie.

I decreti del PCDM susseguitisi i giorni 8 e 9 Marzo 2020, impongono di

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.