Avete letto il Decreto Legge N. 34/2020?
L’oscurantismo del nostro potere legislativo ha una pervicacia inaudita, tale da rendere incomprensibile al popolo la sua voce ed allontanarlo dalle istituzioni.
Ho provato a chiedere a qualche piccolo imprenditore edile se la sua ditta esegue i lavori di riqualificazione energetica scontando la fattura al 110%: ve lo immaginate il muratore/piccolo imprenditore, che magari ha iniziato a lavorare a 14 anni dopo la licenza di scuola media inferiore, cercare di capire e poi spiegare ai propri clienti quali lavori rientrano nell’ambito dell’ecobonus e come fare per non pagarli direttamente?
Provateci voi: …………
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio ed e’ riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e’ riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu’ alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l’aliquota delle detrazioni spettanti e’ elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche’ l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e’ ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e’ riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita’ di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e’ subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non e’ cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e’ riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche’ l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ di impresa, arti e professioni, su unita’ immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche’ dagli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta’ indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attivita’ di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita’ e’ rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita’ attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruita’ delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita’ attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e’ asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresi’, la corrispondente congruita’ delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati.
14. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attivita’ prestata. La non veridicita’ delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformita’ di cui al comma 11.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l’anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l’anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l’anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l’anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l’anno 2026, 11,2 milioni di euro per l’anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Per coloro che non sono avvocati o dottori commercialisti, tenterò di tradurre, con parole semplici, il significato dell’art. 119 del decreto legge N. 34/2020 .
E’ stata introdotta la possibilità di “risparmiare” il 110% delle spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici, effettuate nell’arco temporale tra l’1/7/2020 ed il 31/12/2020.
La modalità prevista per ottenere questo incentivo è la detrazione delle spese documentate, in 5 rate annuali, dall’IRPEF che dovrebbe essere versata.
ESEMPIO: se pago € 15.000,00 di IRPEF ogni anno potrò effettuare lavori sull’edificio per complessivi € 82.500,00 (€ 15.000 x 5 anni + 10%) risparmiandoli dalle tasse che ometterò quindi di versare per 5 anni.
Ma quali sono i lavori che rientrano nel bonus e qual e’ il limite di spesa che si puo’ detrarre?
1) interventi di messa in sicurezza per adeguamento antisismico individuati dall’articolo 16 del Decreto Legge N. 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 90/2013, esattamente dai commi: 1-bis 1-quater 1-quinquies 1-septies (ecco, ci risiamo, qui serve un interprete!);
2) isolamento termico: è il cosiddetto cappotto da applicare ai muri dell’immobile per contenere la sua dispersione termica. Vale per i lavori eseguiti su un’area superiore al 25% della superficie d’intonaco, con una soglia di spesa massima di € 60.000,00 per singola unità immobiliare;
3) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con impianti a pompa di calore per le abitazioni unifamiliari. Si tratta della sostituzione della caldaia tradizionale adottando la pompa di calore, ovvero un macchinario in grado di trasferire energia termica (calore) da un ambiente più freddo ad uno più caldo. L’incentivo vale per le sole case singole e non per gli appartamenti inseriti in un condominio, con un tetto di spesa massimo di € 30.000,00;
oppure
4) sostituzione degli impianti di climatizzazione nelle parti comuni dei condomini. Si tratta della sostituzione degli impianti termici esistenti con impianti centralizzati (che possono avere funzione di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione), con efficienza almeno pari alla classe A. L’agevolazione si applica ad una spesa massima di € 30.000, importo moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
5) altri interventi di efficentamento energetico. Sono quelli già previsti dall’art. 14 del Decreto Legge N. 63/2013: ad esempio sostituzione e posa di infissi, schermature solari (sono tende da sole, persiane, tapparelle, pergolati, veneziane), sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione con efficienza di classe A o superiore, pannelli fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installazione di strutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Attenzione: questi lavori devono essere abbinati ad almeno uno dei tre interventi precedentemente descritti: significa che non si può usufruire della detrazione al 110% se non si effettua uno di questi lavori insieme con uno di quelli elencati nei punti precedenti.
IMPORTANTE! Gli interventi devono garantire che l’edificio migliori di almeno due classi energetiche o che confluisca nella classe energetica più alta che si può ottenere: ne consegue che, per poter ottenere l’ecobonus 2020 al 110%, è necessario dimostrare il miglioramento della classe energica facendosi rilasciare l’Attestato di prestazione energetica (APE) da un tecnico certificato.
Per richiedere la detrazione è poi necessario inoltrare la richiesta tramite il sito istituzionale dell’Agenzia ENEA: qui le cose si complicano ulteriormente per il piccolo imprenditore edile, perche dovrà registrarsi al sito dell’ente, accedere al sistema, inserire una serie di dati, compilare allegati, spiegare il comma di legge da applicare per la detrazione…
Ma come si ottiene concretamente il beneficio?
Il contribuente può scegliere di usufruire dell’ecobonus al 110% con 3 distinte modalità:
1) non pagando l’IRPEF per 5 anni nel limite della spesa che ha sostenuto (Ad esempio, se paghi € 30.000,00 di IRPEF in 5 anni, non potrai fare lavori che superino tale somma);
2) farsi scontare la fattura che viene emessa dal fornitore dei lavori cedendogli il credito d’imposta;
3) cedere il credito d’imposta ad una banca o ad altri intermediatori finanziari;
A sua volta l’impresa che esegue i lavori potrà:
a) recuperare il credito d’imposta cedutogli dal committente non pagando a sua volta le tasse per 5 anni nel limite dell’importo fatturato;
b) Cedere a sua volta il credito di imposta ad una banca, una finanziaria, etc.
LE SANZIONI
Chi rilascia ai cittadini attestazioni infedeli relative all’ecobonus 110%, oltre all’eventuale responsabilità penale per il reato che dovesse commettere, sarà punito con sanzioni pecuniarie da € 2.000,00 ad € 15.000,00 per ogni dichiarazione.
Cari piccoli imprenditori, se non volete lasciare che le grandi imprese, strutturate con avvocati, commercialisti ed appoggiate a finanziarie acquisiscano tutti gli appalti (e magari vi chiedano di lavorare per loro nei Vs. Comuni di appartenenza a prezzi eteroimposti), non vi resta che rinunciare a lavorare o rivolgervi a dei professionisti onerandovi di un costo aggiuntivo.