Nel drammatico periodo di crisi economica che stiamo attraversando, torna d’attualità la necessità di sapere come tutelarsi nel caso in cui un nostro assegno venga protestato.
E’ noto che, quando viene elevato un protesto, il debitore viene iscritto nel Registro Informatico Nazionale dei Protesti (che è tenuto presso la Camera di Commercio) nonché presso la Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.).
Le conseguenze dell’iscrizione in tali registri sono l’interdizione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi e l’impossibilità di porre in essere contratti con intermediari finanziari: in altre parole il protestato non potrà aprire conti correnti ed ottenere finanziamenti, siano essi fidi, mutui, etc.
Solo qualora entro i 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo si provveda l’assegno, comprensivo della penale del 10% del debito e degli interessi, si potrà evitare l’iscrizione alla Centrale Allarmi Interbancaria.
Se ciò non avvenga, il protesto decade dopo 5 anni dalla sua levata ed il debitore verrà viene automaticamente riabilitato.
E possibile anticipare la riabilitazione mediante pagamento del debito e successiva istanza di riabilitazione da avanzare al Presidente del tribunale territorialmente competente.
La richiesta deve essere presentata mediante ricorso al ricorso devono essere allegati a) visura camerale con valore di certificazione dalla quale risulti che non vi sono ulteriori protesti in corso, b) quietanza liberatoria, con firma autenticata, rilasciata dal creditore che attesti l’avvenuto pagamento della somma portata dall’assegno, c) l’originale dell’assegno protestato, d) copia del documento d’identità del debitore.
Il Presidente del Tribunale, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, deve decidere sulla domanda: nel caso di accoglimento autorizzerà la Camera di Commercio a cancellare l’istante dal registro informatico nazionale dei protesti ed il decreto di riabilitazione verrà quindi pubblicato nel Bollettino dei Protesti.
L’interessato, una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, dovrà depositarne una copia autentica presso l’Ufficio Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente che procederà alla cancellazione definitiva entro i successivi 20 giorni
Con la riabilitazione il protesto viene cancellato ed è come se non fosse mai esistito.