LA SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI PER L’EMERGENZA COVID

Ai sensi degli articoli art. 657 e seguenti del codice di procedura civile c.p.c. il procedimento per la convalida di sfratto può essere iniziato dal locatore o dal concedente l’immobile (proprietario, usufruttuario, etc.,) per lo spirare del termine della locazione o per la morosità del conduttore (inquilino).
Si avvia con la convalida di sfratto che rilascia il Tribunale e che costituisce il titolo esecutivo necessario per promuovere l’azione esecutiva di rilascio forzoso dell’immobile. Con il provvedimento di convalida di sfratto, infatti, il Tribunale ordina il rilascio dell’immobile e fissa il termine per la sua esecuzione: se entro detto termine lo sfrattato non ha provveduto a liberare spontaneamente l’immobile, si può deve iniziare l’azione esecutiva di rilascio forzoso in virtù del disposto dell’art. 608 del codice di procedura civile. L’azione inizia con la notificazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, del preavviso di rilascio, atto con il quale comunica a chi occupa l’immobile la data e l’ora in cui eseguirà l’accesso forzoso, adiuvandosi, se necessario dell’ausilio della forza pubblica (in genere Carabinieri).

Un emendamento inserito in sede di conversione in legge, il Decreto “Rilancio” (D.l. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) sancisce, all’articolo 17-bis, la proroga della sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020. La disposizione fa seguito all’art. 103 del D.L. N. 18/ 2020 che aveva già sospeso, fino al 1° settembre 2020, l’esecuzione degli sfratti immobiliari, sia ad uso abitativo che non abitativo. E’ dunque sospesa l’esecutività dei provvedimenti di rilascio degli immobili: la sospensione opera in maniera automatica senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte degli interessati. Si evidenzia che la disposizione di legge sospende la mera esecutività dei provvedimenti di sfratto ma che nulla impedisce ai proprietari di avviare una procedura di sfratto e di ottenere dal Tribunale la sua convalida: in altre parole si può ottenere l’ordine di rilascio dell’immobile ma non si può eseguirlo fino al 31/12/2020
Ciò vale anche per i procedimenti già avviati ed ancora pendenti ma per i quali non c’è ancora stato lo sgombero dell’immobile.