E’ ancora valido questo principio durante l’emergenza coronavirus?
Nel nostro ordinamento giuridico sono disciplinati due articoli di legge che potrebbero trovare applicazione nel caso in cui una delle parti contrattuali non sia più in grado di adempiere alla propria prestazione (ad esempio ho ordinato della merce ma, a causa della chiusura della mia attività, non sono in grado di venderla e di pagarla).
• Art. 1218 cc “Responsabilità del debitore”: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile:
• Art. 1256 cc “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea”: L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla;
• Art. 1467 cc “Contratto con prestazioni corrispettive”: Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458 […].
E’ dunque possibile che la Tua azienda, in questo difficile momento, possa recedere da contratti già stipulati …